DIFENDIAMOCI IN VACANZA: I NOSTRI DIRITTI IN TRENO E IN MARE

DIFENDIAMOCI IN VACANZA: I NOSTRI DIRITTI IN TRENO E IN MARE

 

I NOSTRI DIRITTI IN TRENO

In generale, nel rispetto del Regolamento Europeo n°1371/2007, in caso di ritardo all’arrivo nella destinazione finale del viaggio, si ha diritto ad una indennità di ritardo, in bonus o in denaro a scelta, pari al:

  • 25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;

  • 50% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno 120 minuti.

L’indennità per ritardo è calcolata rispetto al prezzo complessivo e all’orario di arrivo.

I ritardi

Ritardo di treni nazionali:

Nel caso di ritardo del treno, in partenza o durante il viaggio, superiore a 60 minuti, il passeggero ha diritto:

1) al rimborso INTEGRALE del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non ancora effettuato o per l’intero viaggio se la prosecuzione dello stesso, dato il ritardo, non è più utile in relazione al proprio programma iniziale, potendo chiedere in tal caso di tornare al punto di partenza non appena possibile.

2) a proseguire il viaggio verso la destinazione finale;

– non appena possibile con i mezzi sostitutivi messi a disposizione, il passeggero che ha subito un disagio dal ritardo del treno, ha diritto a proseguire verso la destinazione prestabilita con il primo treno utile oppure seguendo un itinerario alternativo SENZA PAGAMENTO dell’eventuale differenza di prezzo.(Trenitalia, sempre in caso di ritardo del treno superiore a 60 minuti può anche autorizzare all’utilizzo di un treno di categoria superiore (- escluso servizio cuccette, VL ed Excelsior -) senza pagamenti aggiuntivi.)

– anche in data successiva, tuttavia in questo caso sarà necessaria l’annotazione sul biglietto dell’Ufficio di Assistenza qualora si decidesse di effettuare il viaggio il giorno successivo o entro le successive 48 ore, negli altri casi si ha diritto al rimborso integrale del biglietto.

Inoltre, in funzione dei tempi di attesa, ha diritto a pasti e bevande in quantità ragionevole se sono disponibili sul treno o in stazione e se possono essere ragionevolmente forniti

Se non può continuare il viaggio nello stesso giorno per ritardo, soppressione o mancata coincidenza con l’ultimo treno serale o soppressione di quest’ultimo e non risulti possibile la prosecuzione con mezzi sostitutivi (bus o taxi), il passeggero ha diritto al pernottamento con trattamento di qualità media ed al rimborso delle spese necessarie per informare i propri familiari del ritardo nell’arrivo, ove risulti fisicamente possibile.

COME CHIEDERE L’INDENNITÀ:

Decorse 24 ore dall’effettuazione del viaggio e fino a dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato il ritardo o dalla scadenza dell’abbonamento (del pass o delle altre specifiche tessere) si può richiedere:

– un bonus per acquistare entro 12 mesi un nuovo biglietto;

– il risarcimento in denaro o mediante il riaccredito sulla carta di pagamento utilizzata per l’acquisto.

La richiesta dell’indennità può essere avanzata:

– presso qualsiasi biglietteria;

– compilando l’apposito web form disponibile sul sito Trenitalia;

– all’agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto;

– utilizzando l’apposita funzionalità disponibile sul sito Trenitalia solo per i biglietti ticketless acquistati su questo sito, al Call Center o tramite l’App Trenitalia;

  • Al Call Center solo per i biglietti acquistati tramite il Call Center.

Ritardo di treni regionali:

Nel caso di ritardo del treno superiore a 60 minuti o di soppressione della corsa, il passeggero avrà diritto ad ottenere un rimborso integrale del prezzo del biglietto anche nel caso in cui fosse già stato convalidato. La biglietteria provvederà direttamente al rimborso nel caso in cui sia in condizione di verificare le circostanze che giustificano il rimborso integrale; in caso contrario procederà all’inoltro alla Direzione Regionale competente della richiesta presentata in forma scritta.

Nel caso di biglietteria chiusa o assente la richiesta dovrà essere presentata in forma scritta alla Direzione Regionale competente allegando l’originale del biglietto.

COME CHIEDERE L’INDENNITÀ:

Sarà necessario inoltrare la richiesta di indennità, reperibile presso le biglietterie e sul sito Trenitalia, per posta, entro e non oltre 1 anno dall’evento, alla Direzione Regionale/Provinciale competente per la località di destinazione del viaggio, con allegato il biglietto in originale obliterato alla partenza e all’arrivo o, in caso di biglietto elettronico, la stampa cartacea in Pdf.

Per il biglietto elettronico regionale è richiesta la validazione del biglietto a bordo del treno su cui si è viaggiato. La Direzione Regionale invierà, entro un mese dal ricevimento della richiesta, una credenziale per il ritiro dell’indennità in denaro o la comunicazione di mancato riconoscimento dell’indennizzo.

Ritardo di treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca:

In caso di ritardo all’arrivo dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca compreso tra i 30 e 59 minuti rispetto all’orario programmato, Trenitalia riconosce un bonus pari al 25% del prezzo del biglietto che il passeggero che ha subito il disagio, potrà utilizzare per i successivi acquisti.

Il Bonus può essere richiesto decorse 24 ore dall’effettuazione del viaggio e fino a 12 mesi successivi:

– presso qualsiasi biglietteria;

– compilando l’apposito web form disponibile sul sito di Trenitalia;

– all’agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto;

– utilizzando l’apposita funzionalità disponibile sul sito Trenitalia: solo per i biglietti ticketless acquistati sul sito, al Call Center o tramite l’App Trenitalia;

– al Call Center: solo per i biglietti acquistati tramite il Call Center o sul sito Trenitalia.

(Il Bonus non si cumula con l’indennità riconosciuta in caso di ritardo superiore a 60 minuti né con indennità di altra tipologia.)

NON SI HA DIRITTO ALL’INDENNITÀ:

  • Se prima dell’acquisto del biglietto si era informati del ritardo (informazione diffusa tramite media, in stazione e sul sito prima dell’acquisto del biglietto);

  • Se il ritardo nell’ora di arrivo proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base ad un percorso alternativo, è inferiore a 60 minuti.

L’indennità non viene, inoltre, riconosciuta per i biglietti gratuiti e se risulta di importo inferiore a 4 euro a viaggiatore.

Le valigie: bagagli spariti o danneggiati

Il furto in treno da diritto ad un rimborso; previa denuncia di furto alla polizia entro le 24 ore si ha diritto ad un rimborso fino a 258,23 euro a collo per i furti avvenuti su Eurostar, vagoni letto e cuccette, intercity su vetture con corridoio centrale, e auto al seguito.

Per tutti gli altri casi, vale per ora quanto dispone la legge n. 754/1977: perdite e avarie di bagagli portati a mano vengono risarcite solo in caso di incidente di esercizio” e fino ad un massimo di 258.23 euro. Dunque in caso di scontro o deragliamento ferroviario.

I NOSTRI DIRITTI IN MARE:

Grazie alla Direttiva 1177 del 2010 dal Dicembre 2012 se il traghetto/aliscafo su cui viaggiate o avete previsto di viaggiare ritarda o viene soppresso avete diritto, a seconda dei casi, o al rimborso di una percentuale del biglietto che val dal 25% (ad esempio se il ritardo è almeno di un’ora su una tratta che dura fino a quattro ore) e può arrivare al 50% del prezzo pagato in caso di ritardi ancora superiori fino alla possibilità di scegliere tra rimborso integrale del prezzo del biglietto o trasporto alternativo verso la destinazione in caso di cancellazione o ritardo superiore ai 90 minuti rispetto all’orario di partenza previsto. Essendo una normativa europea questa non vale solo nei mari italiani ma in quelli di tutta Europa.

I ritardi:

Le imprese di trasporto marittimo in base al regolamento comunitario (Reg. U.E n. 1177/2010 in vigore dal 18 dicembre 2012), devono così rimborsare ai passeggeri il prezzo del biglietto o fornire loro un mezzo di trasporto alternativo se la partenza del viaggio è ritardata per oltre 90 minuti, a meno che la società dimostri che il ritardo è stato causato da condizioni meteorologiche o da circostanze eccezionali indipendenti dalla propria volontà. I passeggeri inoltre, hanno anche diritto a ricevere cibo e bevande.

Inoltre, indipendentemente dal fatto che scelgano di viaggiare o no, i passeggeri avranno diritto a un risarcimento del 25% del prezzo del biglietto per:

– I viaggi programmati per durare fino a 4 ore che sono in ritardo all’arrivo di almeno 1 ora;

– I viaggi di 4-8 ore con ritardo all’arrivo di almeno 2 ore;

– I viaggi di 8-24 ore con ritardo all’arrivo di almeno 3 ore;

– I viaggi di oltre 24 ore con ritardo all’arrivo di almeno 6 ore.

Se il ritardo è superiore al doppio di questi tempi, i passeggeri avranno diritto ad un risarcimento pari alla metà del prezzo del biglietto, che dovrà essere pagato in denaro, su richiesta del passeggero. Inoltre, se a causa del ritardo i passeggeri devono pernottare prima di completare il loro viaggio, l’operatore dovrà pagare le spese in albergo fino a 80 € a notte (per non più di 3 notti).

Sono esclusi dal diritto al trasporto alternativo o al rimborso in caso di cancellazione o di ritardo alla partenza, e non hanno diritto a ricevere la compensazione, i passeggeri di una nave da crociera (in queste ipotesi si applica la disciplina relativa ai contratti del turismo organizzato).

Sono escluse inoltre le imbarcazioni fino a dodici passeggeri, le navi con equipaggio non superiore a tre persone, le tratte inferiori a 500 metri, le navi senza propulsione meccanica e le imbarcazioni utilizzate per escursioni e visite turistiche. Nel caso in cui la partenza del viaggio sia ritardata per oltre 90 minuti, e poi il servizio venga cancellato o si verifichi la perdita della coincidenza, i passeggeri avranno diritto a ricevere assistenza a terra ( pasti e bevande) e eventuali pernottamenti. L’assistenza a terra non comprende il diritto al pernottamento e le compensazioni non sono dovute se la causa della cancellazione o del ritardo non dipendono dalla compagnia di trasporto (come nell’ipotesi di condizioni metereologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave).

Le valigie: bagagli spariti o danneggiati

Nei traghetti/navi, i bagagli registrati e smarriti durante un viaggio nazionale prevedono un risarcimento massimo di 6 euro per kilo (se non assicurati) mentre quelli non registrati non hanno diritto ad alcun risarcimento a meno che non si riesca a dimostrare che la perdita è imputabile alla compagnia.

Se la perdita del bagaglio è imputabile alla compagnia, nei viaggi internazionali è previsto un risarcimento massimo di 25.000 euro circa.

Diritti delle persone disabili o con mobilità ridotta:

Il regolamento comunitario stabilisce che la disabilità del passeggero non può essere usata come motivo per negare il diritto all’imbarco. Nei porti dovrà, infatti, il disabile avrà diritto ad assistenza gratuita a condizione che l’operatore o il vettore venga avvisato al momento della prenotazione o al massimo 48 ore prima dell’imbarco.

In caso di necessità è possibile rivolgersi al Numero Unico Codacons 892.007: clicca qui per il dettaglio dei costi

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